Il decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero novanta giorni dal 20 agosto 2015 e ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi. Riporta in cinque articoli e un lungo allegato le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attività di applicazione.
Applicazione.
Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n. 78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n. 122), e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: “9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”.
Elencanti gli ambiti di applicazione, è l’allegato I del decreto 3 agosto a indicare in dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi.
Le disposizioni sono raggruppate in quattro sezioni.
- Sezione G Generalità, “con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività”:
- Sezione S Strategia antincendio, “contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio”:
- Sezione V Regole tecniche verticali, “contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività”:
Sezione M Metodi, “con la descrizione delle metodologie progettuali”.
Per approfondire consultare la sezione normative del nostro sito.