sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’lnterno 23 novembre 2018 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per Ie attività commerciali, ove sia prevista la vendita e I’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Applicazione.
L’ambito di applicazione del decreto è I’attivita 69 come definita nel D.P,R. n. 151/2011.
Attualmente, dunque, per l’attivita “69” si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 mentre dal 2 gennaio 2019 per la citate attività si dovrà fare riferimento al nuovo Decreto del Ministero dell’lnterno 23 novembre 2018
Nel nuovo decreto, troviamo una indicazione molto importante:
il Ministero dell’lnterno attraverso i comandi dei Vigili del Fuoco porta in evidenza, I’importanza di valutare I’impatto che può avere I’uso di un estintore (inteso come agente estinguente) in presenza di persone.
In questo decreto, ben evidenziato in una nota, troviamo infatti scritto che:
“Per la scelta degli estintori è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente; Al fine dell’efficacia è preferibile l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici)
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